Infirmitas sexus, quando il sesso era un impedimento. Era?
Infirmitas sexus. Infermità dovuta al sesso. Il principio giuridico dell’impedimento dovuto al sesso (ovviamente femminile) è stato forse il più duro da rimuovere nell’ordinamento italiano. Le battaglie per l’uguaglianza di trattamento vanno di pari passo a quelle del riconoscimento della differenza di genere e raschiare via, pezzo per pezzo, dalla legislazione e dai codici civile e penale l’infirmitas sexus è stata una lunga battaglia.
Questo principio è nato proprio dalla differenza di genere, differenza che in quel tempo non riconosceva la donna come soggetto giuridico di pari diritti nei confronti del soggetto maschile. Non era solo discriminazione in base al sesso, ma una vera e propria differenza di genere con la quale ci punivano. Una legislazione che non riconosceva alla donna pari valore. Una differenza di genere che la discriminava sminuendola, riducendola, confinandola, marchiandola. D’altronde, come si evince dal nome in latino, questo “principio” appartiene alla nostra storia. La condizione giuridica della donna già nell’antica Roma si delineava con i tratti tipici di una disciplina speciale e ne assumeva contorni definiti anche in via legislativa, basandosi sui mores, gli antichi costumi e usanze dei padri (non certo delle madri), sui quali gran parte delle leggi romane prendevano fondamento.
Uno status unico e specifico per le persone di sesso femminile, che prescriveva norme differenti rispetto ai maschi, in settori diversi dell’esperienza giuridica, come il diritto di famiglia, il matrimonio, ma anche i processi, i contratti, le obbligazioni, le successioni per causa di morte etc. Il passaggio dalla discriminazione basata sulla differenza di sesso al riconoscimento dell’identità femminile secondo la differenza di genere è ancora lunga. Per fare un esempio, la commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento alla legge di bilancio 2020 presentato dal senatore del Partito Democratico Tommaso Nannicini che prevede l’estensione – sottolineo estensione, poiché parliamo di quello che dovrebbe essere un diritto del lavoro – alle donne “delle tutele previste dalla legge sulle prestazioni di lavoro sportivo”, cioè il PROFESSIONISMO. Finora era presente solo in ambito maschile ( dunque siamo ancora legate ai mores….). Per promuovere l’introduzione del professionismo femminile – non si era detto estensione? – l’emendamento prevede un esonero contributivo per tre anni alle società che proporranno alle atlete i nuovi contratti. Senza vantaggi… !
Tutto ciò viene definito come una prima apertura alla parità di trattamento – ma non era un’estensione di pari diritti? La Legge 91/1981 recita così: “Ai fini dell’applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI ecc..”. Da notare come già nel linguaggio scelto non siano previste atlete, allenatrici direttrici del settore tecnico-sportivo. E non è un caso: la scelta delle parole va di pari passo alla discriminazione della donna sul lavoro. Ancora l’ennesimo riconoscimento mancato….. Certo è un passo avanti. Ma quanta pazienza dobbiamo ancora avere? Servono leggi. E subito. Siamo stanche già dall’epoca romana ….
Nell’antica Roma, le donne erano soggette a diverse limitazioni e non vi era, e lo si dichiarava apertamente, nessuna valida ragione a tali restringimenti d’azione se non “l’idea” (che aveva come scopo sotteso il controllarle) che si lasciassero troppo spesso ingannare dalla loro leggerezza d’animo. Era dunque equo e necessario – per il loro bene – farle guidare dall’autorità dei tutori, i quali le consigliavano in considerazione della loro “infermità”. “Mulieres omnis propter infirmitatem consili maiores in tutorum potestatem esse voluerunt – scriveva Cicerone nel 63 a.C. Grazie. Un pretesto che è diventato col tempo un capestro, che ha reso cieche e sorde le donne, e nel quale far rientrare ogni tipo di pregiudizio: l’incapacità di autonomia, l’ignoranza, la natura domestica, l’inferiorità fisica, addensati in una locuzione tranciante utilizzata come inappellabile argomento giuridico. Questo accadeva anche nell’Antica Grecia. Come sostiene Eva Cantarella nel suo ultimo libro, “Gli inganni di Pandora” ( ed. Feltrinelli 2018), incessanti erano anche gli sforzi dei Greci per controllare i corpi femminili; tanto da dar vita a un sistema sociale di riproduzione che garantisse agli uomini una discendenza proveniente solamente, e con certezza, dai corpi femminili che loro sceglievano; e soprattutto che, una volta nati, i bambini venissero sottoposti al potere del padre e non a quello materno.
Con la ragione dell’infirmitas sexus, la Cassazione di Torino confermò il divieto di iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Lidia Poët, nell’aprile del 1884. Con la stessa motivazione, nel 1906 la Corte di Appello di Firenze escluse l’iscrizione femminile nelle liste elettorali: «la donna ob infirmitatem sexus non ha né può avere la robustezza di carattere, quella energia fisica e mentale necessaria per disimpegnare come l’uomo le pubbliche cariche».
Lidia Poët, fu la prima avvocata a chiedere l’iscrizione all’albo. La sua richiesta fu accolta, ma venne cancellata nel 1883 con una sentenza della Cassazione. Lidia però continuò a praticare nello studio del fratello, fino alla legge del 1919. Furono queste le parole dei giudici –neanche a dirlo tutti uomini – della Corte d’Appello di Torino, nel novembre 1883: «L’avvocheria è un ufficio esercibile soltanto da maschi e nel quale non devono punto immischiarsi le femmine». E anzi, sarebbe stato «disdicevole e brutto veder le donne discendere nella forense palestra, agitarsi in mezzo allo strepito dei pubblici giudizi, accalorarsi in discussioni che facilmente trasmodano, e nelle quali anche, loro malgrado, potrebbero esser tratte oltre ai limiti che al sesso più gentile si conviene di osservare: costrette talvolta a trattare ex professo argomenti dei quali le buone regole della vita civile interdicono agli stessi uomini di fare motto alla presenza di donne oneste».
L’iscrizione di una donna, la prima nel Regno d’Italia, all’Ordine degli Avvocati aveva suscitato un silenzioso scandalo nelle aule dei tribunali sabaudi. Lidia, con ferrea logica di giurista, per accedere aveva utilizzato la più ovvia delle procedure: quella prevista dalla legge. Il 17 giugno 1881 si era laureata a pieni voti alla facoltà di giurisprudenza di Torino, con una tesi sulla condizione femminile in Italia e sul diritto di voto per le donne. Poi si era iscritta alla pratica forense, superando brillantemente al primo tentativo l’esame di procuratore legale. A quel punto, come tutti i suoi colleghi uomini, inoltrò la richiesta di iscrizione all’Ordine.
Nessuna giustificazione allegata, solo il rispetto scrupoloso di ogni norma di legge, che per l’iscrizione prevedeva la laurea, lo svolgimento della pratica e il superamento di un esame; e soprattutto non poneva alcun esplicito divieto all’iscrizione di una donna. Che la presenza di un’avversaria di sesso femminile nelle aule di giustizia infastidisse più i magistrati che i colleghi avvocati, tuttavia, risultò chiara dalle motivazioni redatte dai giudici: la presenza di una donna al banco della difesa avrebbe compromesso «la serietà dei giudizi e gettato discredito sulla magistratura stessa» perché, se l’avvocata avesse vinto la causa, le malelingue avrebbero potuto malignare che la vittoria sarebbe stata dovuta «alla leggiadria dell’avvocatessa più che alla sua bravura».
Bisognerà però attendere l’agosto del 1919 per vedere, finalmente, la prima donna avvocato in campo: Elisa Comani, di Ancona che riuscì non solo ad ottenere l’iscrizione all’albo degli Avvocati, ma addirittura la difesa in alcuni processi, tra cui quello cd. dei bersaglieri, dove riuscì a riscuotere un buon successo generale.
A sgretolare il baluardo dell’infirmitas sexus fu, per prima, la legge 17 luglio 1919 firmata dall’allora Guardasigilli Ludovico Mortara ma passata alla storia come legge Sacchi. La norma riconosce la piena capacità giuridica alla donna nella disposizione dei propri beni e sancisce la svolta epocale nell’esercizio delle libere professioni. Eppure siamo ancora qui a parlare della legge sul professionismo sportivo, che per le donne non esiste. Cento anni sono passati!
«Le donne sono ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi siano ammesse espresse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l’esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento». Fu grazie alla Legge Sacchi che si aprirono le porte alla legittima iscrizione agli albi forensi delle professioniste donne, fino a quel momento impedite dalla giurisprudenza costante (in mancanza di una esclusione esplicita di legge) ad indossare la toga di avvocata.
L’abrogazione dell’istituto di diritto civile avvenne perché erano cambiate le condizioni sociali e le donne erano “sul piede di guerra”. L’abrogazione era infatti «reclamata insistentemente sia da correnti femministe che da correnti giuridiche», che volevano abbattere «espressamente e risolutamente una tradizione di molti secoli e rimettere il diritto al passo coi tempi», visto che gli stessi ordinamenti scolastici avevano aperto «alle donne il conseguimento di quei diplomi che sono l’immediato e principale presupposto dell’abilitazione alle cosiddette professioni liberali». Così, nel 1919, un Parlamento di soli uomini e composto soprattutto di giuristi votando all’unanimità, aprì le porte dei tribunali alle avvocate. Bisognerà aspettare però il 1963 perché cadano le esclusioni previste dalla seconda parte dell’articolo 7 della legge Sacchi. Già perché avevate creduto che ci avessero equiparate? Che avessero esteso tutti i diritti? No, fino al 1963 le donne non potevano partecipare al concorso in magistratura, vedendo negato ancora una volta nelle aule di giustizia, il principio di uguaglianza
Che donna Lidia Poët! Fece parte del Segretariato del Congresso Penitenziario Internazionale, rappresentando l’Italia come vicepresidente della sezione di diritto; durante la Prima Guerra Mondiale divenne infermiera volontaria della Croce Rossa venendo insignita della medaglia d’argento al valor civile; per i 37 anni successivi alla sua imposta cancellazione dall’albo forense non interruppe mai l’esercizio concreto della professione, specializzandosi nella tutela dei diritti dei minori, degli emarginati e delle donne.
Fu solo nel 1920 che Lidia Poët poté finalmente ripresentare – con immediato accoglimento – la richiesta di iscrizione all’Ordine degli Avvocati. All’età di 65 anni tornò ad indossare la toga che le era stata tolta e ad utilizzare il titolo di avvocato. Ad una battaglia vinta, però, ne seguì subito un’altra: due anni dopo divenne presidente del Comitato italiano pro-voto delle donne.
Anche quella per la conquista del voto femminile fu una battaglia ultra decennale, ma Lidia Poët pervicacemente riuscì a vedere il frutto anche di questi suoi sforzi: si spense a 94 anni il 25 febbraio 1949, ma non prima di aver votato alle prime elezioni a suffragio universale in Italia, nel 1946. La definitiva vittoria di quel principio di uguaglianza – almeno in diritto – per il quale si era battuta tutta la vita, da avvocato ma soprattutto da donna.